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"Non Ti mettere contro la Chiesa...!
Linea
telefonica staccata senza motivo, Parrocchia vince il ricorso contro
il gestore"
Il gestore per i servizi di telefonia Telecom
Italia ha mostrato di non tenere in alcun cale l’antico adagio:
infatti, in ben due occasioni ha costretto un ente ecclesiastico –
specificatamente la Parrocchia di Santa Teresa in Torre Annunziata -
ad adire le vie legali per l’affermazione, sia consentito dirlo, di
“Sacrosanti diritti”.
Ed invero, la Telecom Italia gestore telefonico
con cui la Parrocchia intratteneva regolare rapporto per
l’erogazione dei servizi di telefonia da oltre quaranta anni,
disattivava ex abrupto la linea telefonica dell’Ente
religioso, per poi notiziarlo, ma solo allorquando veniva fatto
oggetto di procedimento giurisdizionale per condotta
contrattualmente inadempiente, che si era verificato un cambio di
operatore, peraltro mai richiesto dalla Parrocchia stessa.
Ed infatti la Parrocchia, privata tanto del
servizio alla “linea voce” che del collegamento ad “internet”,
nonostante avesse con ripetute formali missive contestato
l’inopinata cessazione della linea e chiesto l’immediato ripristino,
dinanzi al rifiuto ostinato di quest’ultima si era vista costretta
ad adire la giustizia con ricorso ex art.700 c.p.c. (procedura
d’urgenza) redatto dai legali incaricati Aldo Avvisati e Marialuisa
Faraone Mennella dello Studio Legale AFM (www.afmstudiolegale.it)
presentato al Tribunale Civile di Torre Annunziata.
Il Presidente del Tribunale in totale
accoglimento del ricorso, ordinava e condannava” ad horas
alla Telecom Italia Spa l’esecuzione di tutte quelle opere e/o
attività che si appalesano urgenti e necessarie per la salvaguardia
dei diritti costituzionalmente garantiti, propri del Convento
istante e relativamente alla riattivazione immediata della linea
telefonica affari-servizi voce ed ADSL sul n° 081XXXXXX”.
Non pago (sic!) di tale acclarata sua condotta
inadempiente, l’ex monopolista dei servizi telefonici, riattivava la
linea telefonica e gli annessi servizi, per poi computare, nella
prima fattura indirizzata alla Parrocchia, tra le altre voci, anche
la richiesta di “Contributo attivazione linea telefonica” per il
ripristino dell’utenza a seguito del rientro in Telecom Italia da
altro gestore telefonico(!!!)
Il rappresentante della Parrocchia contestava
formalmente la richiesta del pagamento di tale voce, assolutamente
non dovuta essendo il ripristino della linea intervenuto “iussu
iudicis ” e ne chiedeva lo storno.
Ma
niente! Imperterriti, i signor “No” della Telecom perseveravano nei
loro (quanto mai errati) convincimenti fino a giungere, ancora una
volta, all’estrema conseguenza di un nuovo, incredibile, distacco
della linea della utenza parrocchiale.
Distacco che si protraeva per alcuni mesi, fino
all’inoltro di una atto stragiudiziale in cui si diffidava il
gestore a ripristinare la linea ed ogni utile collegamento.
Intervenuto, come detto, dopo un notevole lasso
di tempo, il ripristino della linea,
la Parrocchia, dato comunque il notevole disagio, ancora una
volta subito a causa
della condotta del gestore, adiva la Giustizia, e conveniva la
Telecom dinanzi, questa volta, al Giudice di Pace di Torre
Annunziata, al fine di sentire pronunziare la illegittimità della
richiesta di pagamento della voce “contributo attivazione della
linea telefonica” imputato in fattura e altresì la illegittimità
dell’ulteriore distacco della linea subito e, per l’effetto,
condannare il gestore al risarcimento dei danni tutti derivati a
seguito della condotta contrattualmente inadempiente.
Il Giudice adito, acclarato, alla luce della
svolta attività istruttoria, che l’istante aveva subito un
disservizio, ingiustificato, protrattosi per più giorni,
qualificando la controversia portata alla sua attenzione nell’ambito
appunto della responsabilità contrattuale ( “il contratto di
utenza, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di
somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti
per adesione, dai quali differisce perché lo schema non è
predisposto soltanto dalla società concessionaria, ma in parte
direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi”
Cass. zez. U. 29.11.1978, n° 5613; Cass. 2.12.2002, n° 17041;
Cass. 28.5.2004, n° 10313), ha riconosciuto i danni lamentati dalla
Parrocchia per l’inadempimento contrattuale da parte della Telecom e
per il ritardato ripristino della linea telefonica ed internet ed ha
condannato la compagnia telefonica al pagamento di circa 1.800,00,
oltre spese legali da attribuirsi ai procuratori costituiti.
E’ finita, quindi, con una debacle
totale della compagnia telefonica.
Del resto, l’avvertenza contenuta nel vecchio
adagio era fin troppo chiara…
Rif. Segreteria Studio Legale AFM
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